Art. 52 t.u.i.r.Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto negli articoli 79 e 80 e' determinato apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente capo. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art52 · fonte su Normattiva