Art. 52 t.u.i.r.Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto negli articoli 79 e 80 e' determinato apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente capo. ((2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.)) 46

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.

Testo vigente dal 1 marzo 1994 al 20 agosto 1994 · versione 44 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art52 · fonte su Normattiva