Art. 59 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →

(( Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47. 2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 92.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005 · versione 111 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art59 · fonte su Normattiva