Art. 59 t.u.i.r.

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Le rimanenze Finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 8 Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

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Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 13, comma 8-ter) che: "In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfettaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'articolo 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalita' e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1 gennaio 1989 anche in difformita' dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione puo' essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi il valore unitario non puo' eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte".

Testo vigente dal 30 aprile 1989 al 20 agosto 1994 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art59 · fonte su Normattiva