Art. 61 t.u.i.r. — Interessi passivi
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(( 1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.)) 49 (( 1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di 'pronti contro termine' che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.)) 49 Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per natura e per valore si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. (( 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo e' determinato:
- a)per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b)per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
- c)per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.)) 49 (( 3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da societa' ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.)) 49 In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il numero complessivo delle azioni. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia e' consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della societa' emittente risultante dopo la copertura. ((Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della societa' emittente.)). 1 46 49 (( 5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53.)) 49
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.
D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503
49Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.
Testo vigente dal 20 agosto 1994 al 1 gennaio 1995 · versione 47 su Normattiva