Art. 120
di assicurazioni (articolo 111 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; articolo 82, comma 7, decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133) 1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi. 2. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 98, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 96. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento. 3. Gli utili di cui all'articolo 98, commi 2 e 4, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 96 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi a investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 98 concorre a formare il reddito. 4. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri. 5. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui al comma 4, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008, e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 6. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi. 7. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia, per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva