Art. 61 t.u.i.r. — Interessi passivi
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I titoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito come rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per natura e per valore si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59 il valore minimo e' determinato:
- a)per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre dell'esercizio;
- b)per le azioni e titoli similari non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, riducendo il valore unitario medio determinato a norma dei commi 2 e 3 dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
- c)per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il numero complessivo delle azioni. ((L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia e' consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della societa' emittente risultante dopo la copertura.)) Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo delle azioni non quotate in borsa e non negoziate nel mercato ristretto non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della societa' emittente. 1 46
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.
Testo vigente dal 1 marzo 1994 al 20 agosto 1994 · versione 44 su Normattiva