Art. 66 t.u.i.r.

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Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. I versamenti e le remissioni di debito di cui al comma 4 dell'articolo 55 non sono ammessi in deduzione. Il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione. ((5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8- bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonche' ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.)) 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

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Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 30 aprile 1989 al 20 agosto 1994 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art66 · fonte su Normattiva