Art. 75
[1]minori (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 18 e 19, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 652, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
[2]1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni ((del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 94 e degli altri proventi di cui all'articolo 98 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 68, dei proventi di cui all'articolo 99, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 95 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 110. 2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 73, comma 2, 111 e 112, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L' indicazione di tali quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia, gli accantonamenti di cui all' sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all' del decreto indicato al comma 1. 3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei commi 1 e 2, le disposizioni di cui agli , comma 5, , , comma 2, 100, 104, 108, commi 1 e 5, 109, 117, 118, commi 10, 13 e 15, lettera b), e 119, commi 1, 4, 6, 7 e 9. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni nei registri di cui all' del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo dell', comma 9. 4. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. 5. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dei commi 1, 2 e 3, a un periodo d' imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. 6. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell' del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. 7. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva