Art. 71 t.u.i.r.
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(( Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni 'fuori bilancio' iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento puo' essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.)) 49
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503
49Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 dicembre 1993".
Testo vigente dal 20 agosto 1994 al 1 gennaio 1996 · versione 47 su Normattiva