Art. 77 t.u.i.r. — Aliquota dell'imposta
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Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa e ai crediti acquisiti nell'esercizio stesso, i beni iscritti in pubblici registri a nome dell'imprenditore e i titoli in serie o di massa a lui appartenenti, che non siano indicati tra le attivita' estranee all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 30 aprile 1989 · versione 0 su Normattiva