Art. 77 t.u.i.r. — Aliquota dell'imposta
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((1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili)) Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
13Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purche' indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 dello stesso testo unico, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988".
Testo vigente dal 1 gennaio 1992 al 1 gennaio 2004 · versione 27 su Normattiva