Art. 78 t.u.i.r. — Detrazione d'imposta per oneri
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Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ((Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).)) 13 Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
13Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo "si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 29 giugno 1990 al 1 gennaio 2004 · versione 13 su Normattiva