Art. 87
[1]d'imposta per oneri (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera u). 2. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera dd).
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