Art. 78 t.u.i.r.
Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere ((...)) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). 154 162 Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies). 115
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 56, comma 5.
L. 6 luglio 2012, n. 96
154La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che la modifica al presente articolo decorre dal 2013.
Il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dal 1º gennaio 2014.
Testo vigente dal 28 dicembre 2013 al 1 gennaio 2027 · versione 158 su Normattiva