Art. 8 t.u.i.r. — Determinazione del reddito complessivo
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Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice supera l'ammontare dei redditi la differenza puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79 o a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ne' per le perdite relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1985.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 30 aprile 1989 · versione 0 su Normattiva