Imposte sui redditi - Plusvalenze da esproprio o cessione volontaria di aree fabbricabili - Lamentato effetto espropriativo della tassazione, con incidenza sul principio di capacità contributiva e disparità di trattamento per equiparazione di situazioni diverse e differenziazione di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, estendendo le previsioni dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986, assoggetta a tassazione, come redditi diversi, le plusvalenze da esproprio, corrisposte nel caso di espropriazione o cessione volontaria di aree fabbricabili. Infatti: a) la facoltà del contribuente di optare per la tassazione ordinaria, gli consente di dimostrare la non configurabilità di fatto, di una plusvalenza da esproprio; b) rispetto al preteso effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell'indennizzo, il parametro costituzionale (art. 42 con riferimento all'art. 53) non è correttamente richiamato, poiché occorre distinguere gli aspetti fiscali da quelli sostanziali-indennitari; c) riguardo ai vari profili di irragionevolezza e disparità di trattamento, il mero decorso del tempo non può esser considerato rilevante ai fini del rispetto del principio di uguaglianza, e non sussiste un rapporto di omogeneità tra le situazioni a raffronto. - Sulla valutazione di costituzionalità alla luce di un mutato quadro normativo, v. citata sentenza n. 124/1991. - Sull'esigenza di ricondurre alla medesima 'ratio' legislativa la tassazione per ogni tipo di trasferimento di beni, v. citate sentenze n. 315/1994, n. 324/1996 e ordinanza n. 109/2002. - Sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione volontaria, v. citate sentenze n. 533/1995 e n. 171/2000 e ordinanza n. 109/2002. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione degli indici di ricchezza e della capacità contributiva, v. citate sentenze n. 362/1995, n. 111/1997, n. 412/2000, n. 155/2001 e n. 156/2001. - Sulla nozione di reddito, identificabile in base alle qualificazioni del legislatore, v. citate sentenza n. 410/1995 e ordinanze n. 452/1995 e n. 109/2002. - Sulla estraneità all'area di operatività dell'art. 53 Cost. della questione circa la congruità dell'indennizzo, v. citate sentenze n. 283/1993 e n. 148/1999. - In tema di tributi e provvedimenti ablatori, v. citata sentenza n. 21/1996. - Sul decorso del tempo e principio di uguaglianza, sempre in argomento di indennità e tassazione, v. citate sentenze n. 322/1985 e n. 21/1996. - Sulla non comparabilità di situazioni eccezionali, v. citate sentenze n. 272/1994, n. 298/1994 e n. 295/1995. - Sulle aree non edificabili in zona F, v. citate sentenze n. 172/2001 e n. 173/2001.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 333/1992art. 11 legge 413/1991