Art. 82 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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11 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Plusvalenze realizzate - Criteri di determinazione dell’imponibile - Diversificazione in relazione a manifestazioni di ricchezza ritenute sostanzialmente identiche - Richiesta di intervento spettante al legislatore, precluso alla corte - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la richiesta avanzata dal giudice rimettente di riformulazione dei criteri di determinazione dell'imponibile, stabiliti ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili, comporta l'adozione di scelte legislative precluse alla Corte.
Riguarda ancheart. 11 legge 413/1991
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito - Determinazione del valore iniziale dell’area - Diversità di trattamento tributario dei soggetti che cedono i terreni prima o dopo l’inizio della lottizzazione o delle opere per la edificabilità - Richiesta di intervento sottratto alla corte - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413) censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta ad un diverso trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda che costoro cedano i terreni prima oppure dopo l'inizio della lottizzazione o della realizzazione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Nel primo caso, infatti, non essendovi lottizzazione o attività edificatoria, ancorare il valore iniziale del bene ad un momento diverso da quello dell'acquisto, come invece stabilito dalla norma, non sarebbe possibile, se non attraverso scelte legislative che la Corte non può compiere.
Riguarda ancheart. 11 legge 413/1991
Imposte sui redditi - Cessione di terreni edificabili - Tassazione di plusvalenze di lungo periodo, o fittizie, imputabili a inflazione monetaria - Mancanza di correttivi idonei ad ovviare a tale effetto - Non fondatezza della questione.
La disciplina normativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo, in relazione agli effetti della svalutazione della moneta, è insindacabile dalla Corte, con il solo limite della irragionevolezza e manifesta arbitrarietà e, di regola, non viola il principio di capacità contributiva per il solo fatto che la fluttuazione del valore della moneta modifichi gli effetti dell'applicazione di un'imposta. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui, non contenendo correttivi volti ad ovviare alle conseguenze delle variazioni del potere di acquisto della moneta, determinerebbe la sottoposizione a tassazione di plusvalenze fittizie. - Cfr. le richiamate sentenze n. 126/1979 e n. 346/1999, riguardanti l'incidenza della svalutazione monetaria in campo tributario.
Riguarda ancheart. 11 legge 413/1991
Rilevanza della questione - Motivazione addotta dal giudice rimettente - Sufficienza.
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 82, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto, nella specie, l'ordinanza ha sinteticamente, ma in maniera adeguata, motivato la rilevanza della questione stessa nell'ambito del giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 11 legge 413/1991
Imposta sui redditi - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Acquisto per successione o donazione - Plusvalenze tassabili - Valore iniziale di acquisto del bene - Rivalutazione in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati, già disposta per gli acquisti a titolo oneroso - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. E' infatti ingiustificatamente contraddittorio e lesivo dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, che il legislatore abbia previsto, al fine di neutralizzare gli effetti dell'inflazione monetaria, solo per le plusvalenze realizzate mediante cessione dell'immobile a titolo oneroso, un criterio di rivalutazione del prezzo iniziale del bene, in quanto, l'esigenza di purgare tali effetti, si pone negli stessi termini anche per le altre plusvalenze.
Riguarda ancheart. 11 legge 413/1991
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Riuniti i giudizi: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, fac…
ECLI:IT:COST:2002:328 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 13-bis
IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI 115 ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, …
Art. 109-bis
IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI 115) ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, …
Art. 48-bis
IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI 115 ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, …
Art. 111-bis
IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI 115 ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, …
Art. 110-bis
IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI 115 ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, …
Art. 10-bis
IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI 115 ----------- AGGIORNAMENTO (115) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art82 · fonte su Normattiva