Art. 85 t.u.i.r. — Ricavi
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I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 30 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alla predetta lettera h) sono determinate a norma dell'articolo 54.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 giugno 1994 · versione 0 su Normattiva