Art. 85 t.u.i.r. — Ricavi
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I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate ((alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81)) sono determinate a norma dell'articolo 54. 30
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 maggio 1994, n.330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473
30Il D.L. 31 maggio 1994, n.330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2004 · versione 65 su Normattiva