Art. 87 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 2005 al 3 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

  • a)ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
  • b)classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • c)residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
  • d)esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola. ((1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.)) 123 I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. ((3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.)) 123 Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. ((6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.)) 123 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). 123 115
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 73.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto er i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".

Testo vigente dal 2 dicembre 2005 al 3 dicembre 2005 · versione 118 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art87 · fonte su Normattiva