Art. 91-bis t.u.i.r. — Detrazione di imposta per oneri
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(( Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi. 2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio)) 68
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 gennaio 1997, n. 2
68La L. 2 gennaio 1997, n. 2 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 23 gennaio 1997 al 20 gennaio 1998 · versione 67 su Normattiva