Art. 91-bis t.u.i.r. — Detrazione di imposta per oneri
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Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 467)). 68 80
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 gennaio 1997, n. 2
68La L. 2 gennaio 1997, n. 2 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467
80Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), si applicano con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonche' delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996".
Testo vigente dal 20 gennaio 1998 al 18 maggio 1999 · versione 77 su Normattiva