Art. 92 t.u.i.r. — Variazioni delle rimanenze
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da societa' e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva