Art. 93 t.u.i.r.

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I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art93 · fonte su Normattiva