Art. 95 t.u.i.r.

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Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito di impresa ed e' determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 78, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni di presente capo. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art95 · fonte su Normattiva