Art. 95 t.u.i.r.

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Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito di impresa ed e' determinato secondo le disposizioni degli articoli ((da 52 a 77)), salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni di presente capo. 13 Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165

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Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo "si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 29 giugno 1990 al 1 gennaio 1994 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art95 · fonte su Normattiva