Art. 96-bis t.u.i.r. — Dividendi distribuiti da societa' non residenti
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(( Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
- a)riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
- b)risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
- c)e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte: impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio; selskabsskat in Danimarca; Korperschaftsteuer in Germania; dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia; impuesto sobre sociedades in Spagna; impot sur les societes in Francia; corporation tax in Irlanda; impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo; corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio. Non puo' essere richiesto il rimborso a norma dell'art. 11, comma 3, della eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare relativa agli utili conseguiti fino a concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. Il rimborso si considera relativo ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2. 7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.)) 40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136
40Il D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1° gennaio 1992.
Testo vigente dal 10 maggio 1993 al 1 giugno 1994 · versione 38 su Normattiva