Art. 96-bis t.u.i.r.Dividendi distribuiti da societa' non residenti

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Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. 80 La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:

  • a)riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
  • b)risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
  • c)e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte: impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio; selskabsskat in Danimarca; Korperschaftsteuer in Germania; dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia; impuesto sobre sociedades in Spagna; impot sur les societes in Francia; corporation tax in Irlanda; impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo; corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2. ((2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in societa', residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalita' e condizioni per l'applicazione del presente comma.)) 102 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 467. 80 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 467. 80 Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ((ovvero nel comma 2-ter)). 102 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342)). 40 102
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136

40

Il D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1° gennaio 1992.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

80

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto".

L. 21 novembre 2000, n. 342

102

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

Testo vigente dal 10 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 99 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art96bis · fonte su Normattiva