Art. 11
Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti
1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonche' titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalita' e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle liberta' di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura. 2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva