Art. 9 — Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari
1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario. 2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. 3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accredimento e quello di acquisto.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva