Art. 17 — Provvedimenti di portata generale
1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi. 2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalita' di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva