Art. 20Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarita' delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarita' e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresi' contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresi' all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizioni degli eventuali casi e controversi relativi ai trasferimenti di cui all'articolo 12. 2. Il Ministro del commercio con l'estero puo' disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformita' delle operazioni alle norme valutarie. 3. Per il trasferimento all'estero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio del l'estero, modalita' e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire l'assolvimento degli eventuali obblighi tributari.

Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art20 · fonte su Normattiva