Art. 27 — Coordinamento ispettivo in materia valutaria
1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva