Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195)) 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195
10Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".
Testo vigente dal 1 gennaio 2009, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva