Art. 21

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1. L'Ufficio italiano dei cambi, per finalita' conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero puo' chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori ed altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti. 2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia puo' accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali. 3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero. 4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresi' essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonche', verso corrispettivo, ad enti di ricerca e altri operatori.

Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art21 · fonte su Normattiva