Art. 23
Criteri di determinazione delle sanzioni
1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalita' dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 NOVEMBRE 2000, N. 326)). 3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e' computato con riferimento alla data della violazione. 4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, puo' infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.
Testo vigente dal 26 novembre 2000, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva