BANCA - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE DAL MINISTRO DEL TESORO - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA CHE DECIDE CON DECRETO MOTIVATO - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE 'EX' ART. 111 COST. - PRECLUSIONE DEL RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE, CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FAR VALERE L'INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE COME VIZIO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI SANZIONI VALUTARIE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SPECIALITA' DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - LIMITI ALLA IMPUGNABILITA' CONSEGUENTI ALLA ASSUNZIONE DELLA DECISIONE CON DECRETO, IN ESITO AD UN PROCEDIMENTO CAMERALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciato in quanto, prevedendo che il reclamo contro il decreto del Ministro del tesoro che applica le sanzioni amministrative e' deciso dalla Corte d'appello di Roma in camera di consiglio con decreto motivato, permette l'impugnazione della decisione con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, in diretta applicazione dell'art. 111 Cost. e non, invece, con l'ampiezza prevista per l'impugnazione delle sentenze - tra cui quelle che concludono il giudizio di opposizione alle comuni ordinanze-ingiunzione che applicano sanzioni pecuniarie amministrative pure in materia valutaria - dall'art. 360, numero 5, cod. proc. civ., che consente di dedurre quale motivo di gravame anche la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Difatti rientra nella discrezionalita' del legislatore, da esercitare nel limite della ragionevolezza, modellare i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinare l'esercizio della tutela giurisdizionale: limite non valicato nella specie, giacche' la particolarita' della materia della vigilanza sul corretto esercizio dell'attivita' bancaria e la specialita' dei controlli e delle procedure previsti in tale settore giustificano, in continuita' con la precedente disciplina dettata dalla legge bancaria del 1936-38, la scelta di mantenere con carattere di specialita' anche la procedura sanzionatoria amministrativa, in caso di infrazioni, e di assicurare la tutela giurisdizionale secondo il rito camerale, con i conseguenti limiti, quanto alla impugnabilita' per cassazione della decisione assunta con decreto, individuati dalla piu' recente giurisprudenza di legittimita'. - Sulla discrezionalita' del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, cfr. S. n. 94/1996 e n. 471/1992; O. nn. 448 e 305/1998; sull'ambito del ricorso per cassazione 'ex' art. 111 Cost., v. Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888. red.: S. Evangelista
sentenza 49/1999massima n. 24475 Riguarda ancheart. 23 legge 689/1981art. 90 r.d.l. 375/1936art. 145 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.