Art. 26 — Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie
1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attivita' ispettiva in materia valutaria. 2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie. 3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.
Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva