Art. 33

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989. Leggi il testo vigente →

[1](Esportazione illegale di mezzi di pagamento; costituzione illegale di disponibilita' valutarie all'estero; omessa cessione di valuta estera)

[2]1. Chiunque, con una sola azione o con piu' azioni realizzate nel corso di un triennio in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale ed estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costitiusce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio o altrui disponibilita' valutarie od attivita' di qualsiasi genere, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio o quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilita' e attivita' costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attivita' del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fra apparire beni siti o attivita' costituite in Italia come appartenenti a non residenti. 2. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con piu' omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con le pene previste nel comma 1, quando il valore della valuta estera supera complessivamente 100 milioni di lire. 4. Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del comma 1 del presente articolo, il delitto tentato e' equiparato a tutti gli effetti a quello consumato. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti la pena e' aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il fatto assume carattere di particolare gravita'. 6. Nei casi previsti dai commi precedenti, quando il valore dei beni che costituiscono oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto e' punito con le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico.

[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art33 · fonte su Normattiva