Art. 39
[1](Art. 39 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]Tutti i cespiti non indicati negli articoli 36, 37 e 38 sono dichiarati per il valore da determinarsi in conformita' alle disposizioni del capo IV del presente Testo unico.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva