Art. 34 — Violazione di disposizioni concernenti il regolamento di operazioni commerciali e finanziarie con l'estero
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455
Testo vigente dal 1 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455
Testo vigente dal 1 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1988
Collegamenti
Art. 25 — Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie
… vigilia sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari: a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle…
Art. 37
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Art. 37-bis — Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
… concorrenza e del mercato e' designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorita' competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive…
Art. 35
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Art. 5 — Liberta' nelle relazioni con l'estero
1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario. 2. I residenti possono tra l'altro: a) obbligarsi, in conformita alle leggi…
Art. 38
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art34 · fonte su Normattiva