Art. 34 — Violazione di disposizioni concernenti il regolamento di operazioni commerciali e finanziarie con l'estero
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[1]1. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'articolo 33, l'amministratore o il dipendente di una azienda o istituto di credito che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, e' punito con l'ammenda di lire centomila a un milione, purche' l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 33. 2. Se il fatto e' particolarmente grave, la pena e' dell'arresto di sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire un milione a venti milioni. 3. Nel caso di violazioni di cui all'articolo 33 o al presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 39 deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro, quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facolta' di disporre direttamente la sospensione o la revoca della autorizzazione ad esercitare le sue funzioni alla banca abilitata o ad una o piu' delle sue agenzie, se la revoca stessa non e' stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto. 4. L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiari il vero, o prospetti il falso, e' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammeda da lire centomila a un milione. 5. Se il fatto e' particolarmente grave, la pena e' dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva