Art. 35 — Disposizioni procedurali
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[1]1. Per i reati previsti dal presente titolo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale. 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 la connessione opera soltanto se e' indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, di una loro circostanza o della responsabilita' dell'imputato. 3. Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente titolo si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale. 4. La cognizione dei reati previsti dal presente titolo appartiene al tribunale del luogo in cui e' avvenuto l'accertamento.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva