Art. 36 — Poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455
Testo vigente dal 1 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455
Testo vigente dal 1 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1988
Collegamenti
Art. 473-bis.3 — Poteri del pubblico ministero
… assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali. (171) 173 --------------- AGGIORNAMENTO (171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, …
Art. 38
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Art. 131 — Poteri coercitivi del giudice
Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto cio' che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.…
Art. 39
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Art. 102 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Notizie di procedimenti penali
Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per …
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art36 · fonte su Normattiva