Art. 37 — Soggetti residenti a Campione d'Italia
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[1]1. Le disposizioni dal presente titolo si applicano alle persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia limitatamente alle attivita' svolte nel resto del territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente testo unico.
[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455 e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva