Art. 100
L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non puo' essere data per un tempo superiore ad un anno e puo' essere prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non puo' essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti