Art. 100

L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non puo' essere data per un tempo superiore ad un anno e puo' essere prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non puo' essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art100 · fonte su Normattiva