Art. 99
Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilita', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti