Art. 113
[1]Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
[2]Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorita' interessate a mente dell'art. 120.
[3]L'autorizzazione provvisoria e' accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale di' esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferira' immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione e' superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. 14
[4]Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione. 21
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619
14Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera c)) che e' devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta, alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dal presente articolo, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni.
D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342
21Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che i decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui al presente articolo hanno efficacia di dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti