Art. 108
[1]Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.
[2]Il Ministro dei lavori pubblici puo' subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
[3]Spetta al Prefetto, sentito l'ufficio del Genio Civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.
[4]Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio Superiore.
[5]Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre Autorita' interessate.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti